Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 648
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
I. Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
II. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. (1)
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(1) La Corte cost., con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 6481, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma 2 dello stesso art. 648.
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 648
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
I. Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile (1), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere (2) l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
II. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
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(1) L'art. 78 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha sostituito le parole «con ordinanza non impugnabile» con le parole «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile». La modifica si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art. 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto legge.
(2) L'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha sostituito la parola «concede» con le parole «deve concedere». La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.