Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 64
Responsabilità del consulente
I. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
II. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.