Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO I
Della sospensione del processo

Art. 626
Effetti della sospensione

I. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.