Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 61
Consulente tecnico
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
II. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.