Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO V
Dell'espropriazione di beni indivisi

Art. 599
Pignoramento

I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

II. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.