Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE IV
Dell'amministrazione giudiziaria
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE IV
Dell'amministrazione giudiziaria
Art. 592
Nomina dell'amministratore giudiziario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
II. All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.