Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3
Vendita con incanto

Art. 582
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

I. L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3
Vendita con incanto


Art. 582
Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario (1)

I. L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (2). In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis. (3)

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(1) L’art. 3, comma 7, lettera p), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario».
(2) L’art. 3, comma 7, lettera p), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo periodo, dopo le parole «che ha proceduto alla vendita», le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale».
(3) L’art. 3, comma 7, lettera p), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito dopo le parole «giudice stesso» le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis».