Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO II
Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 58-bis

Ufficio per il processo (1)


I. L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.