Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento
Art. 550
Pluralità di pignoramenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
II. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
III. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.