Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento

Art. 550

Pluralità di pignoramenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

II. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

III. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.


GIURISPRUDENZA


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