Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento
Art. 544
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
II. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.