Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 508
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
II. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.