Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto
Art. 479
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia (1) attestata conforme all'originale e del precetto.
II. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
III. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
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(1) L’art. 3, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «del titolo in copia» con le seguenti: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia».
(1) L’art. 3, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «del titolo in copia» con le seguenti: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia».