Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE III
Dell'attuazione dei provvedimenti
Art. 473-bis-39
Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso (1) può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
II. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
III. Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12. (2)
IV. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
(1) L’art. 3, comma 6, lettera h), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, dopo le parole «il giudice», le seguenti: «del procedimento in corso».
(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 6, lettera h), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.