Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE III
Dell'attuazione dei provvedimenti


Art. 473-bis-39

Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso (1) può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

II. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

III. Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12. (2)

IV. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

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(1) L’art. 3, comma 6, lettera h), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, dopo le parole «il giudice», le seguenti: «del procedimento in corso».
(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 6, lettera h), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.