Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza
Art. 47
Procedimento del regolamento di competenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
II. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
III. La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
IV. Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
V. Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei quaranta (1) giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
(1) L’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al quinto comma la parola «venti» con la seguente: «quaranta».