Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 447-bis

Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. (1)

II. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

III. Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

IV. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

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(1) L'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» con le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». La disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 11 settembre 2012.



GIURISPRUDENZA


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