Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art. 445
Consulente tecnico
I. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
II. Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.