Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo
Art. 407
Sospensione dell'esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.