Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Art. 401
Sospensione dell'esecuzione
I. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, la ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.