Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione

Art. 399
Deposito della citazione e della risposta

I. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

II. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

III. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione


Art. 399
Deposito della citazione e della risposta

I. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, [...] (1) insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.

II. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito [...] (2) di una comparsa contenente le loro conclusioni.

III. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.

____________________
(1) L’art. 3, comma 4, lettera q), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «nella cancelleria del giudice adito».
(2) L’art. 3, comma 4, lettera q), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria».