Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Art. 396
Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello
I. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
II. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.