Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 355
Provvedimenti sulla querela di falso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.