Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 350
Trattazione

I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 350
Trattazione

I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; (1) davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

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(1) L'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012, ha inserito le parole «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti».

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 350

Trattazione (1)


I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

III. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

IV. Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". Il testo dell'articolo sostituito recitava:
«I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. »

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello


Art. 350
Trattazione

I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

III. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

IV. Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

V. L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. (1)

VI. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio. (1)

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(1) Commi aggiunti dall’art. 3, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.