Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE IV
Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE IV
Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione
Art. 34
Accertamenti incidentali
I. Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.