Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 339

Appellabilità delle sentenze
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

II. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

III. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (1).

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(1) Comma sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. La disposizione si applica: «ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina previgente».



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