Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 329
Acquiescenza totale o parziale

I. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

II. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.