Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
Art. 327
Decadenza dall'impugnazione
I. Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
II. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
Art. 327
Decadenza dall'impugnazione
I. Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi (1) dalla pubblicazione della sentenza.
II. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
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(1) Le parole «decorsi sei mesi» hanno sostituito le parole «decorso un anno» in base all’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).