Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 319
Costituzione delle parti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura (1).
II. Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale. (2)
(1) L’art. 3, comma 3, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito il primo periodo con il seguente: «L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.», ed ha sostituito al secondo periodo le parole «la procura» con le seguenti: «della procura».
Il primo periodo sostituito recitava: «L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.»
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 3, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.»