Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 313
Querela di falso
I. Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, comma 2.