Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo
Art. 303
Riassunzione del processo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
II. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
III. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
IV. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.