Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo
Art. 299
Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se prima della costituzione [...] (1) sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera pp) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso le parole «in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore,».