Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

Art. 286
Notificazione nel caso di interruzione

I. Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

II. Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.