Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III
Della decisione della causa

Art. 281
Rinnovazione di prove davanti al collegio

I. Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.