Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione
(1)


Art. 281-decies

Ambito di applicazione (2)


I. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

II. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

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(1) Capo inserito dall'art. 3, comma 21, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(2) Articolo inserito dall'art. 3, comma 21, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione


Art. 281-decies
Ambito di applicazione

I. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

II. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma. (1)

III. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645. (2)

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(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera ff), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.»
(2) Comma inserito dall’art. 3, comma 2, lettera ff), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.