Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
PARAGRAFO 1
Dell'intervento di terzi

Art. 268

Termine per l'intervento

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. (1)

II. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 17, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «a che non vengano precisate le conclusioni» con le parole «al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".



GIURISPRUDENZA


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