Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 10
Del rendimento dei conti

Art. 263
Presentazione e accettazione del conto

I. Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

II. Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 10
Del rendimento dei conti


Art. 263
Presentazione e accettazione del conto

I. Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato [...] (1) con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

II. Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera z) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «in cancelleria».