Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 8
Della prova per testimoni

Art. 257-ter

Dichiarazioni scritte


Articolo abrogato dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. (1)

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(1) Articolo inserito dall'art. 15 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e abrogato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Il testo dell'articolo abrogato recitava:
«I. La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
II. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone».