Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 5
Della querela di falso
Art. 226
Contenuto della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro. (1)
II. Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 16, lett. b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «collegio» con la parola «tribunale». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 16, lett. b), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «collegio» con la parola «tribunale», e le parole «di cui
all’articolo 480» con le seguenti: «di cui
all’articolo 537». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".