Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa


Art. 183-bis

Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 2, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo abrogato recitava: «I. All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.»


GIURISPRUDENZA


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