Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE I
Dei poteri del giudice istruttore in generale
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE I
Dei poteri del giudice istruttore in generale
Art. 175
Direzione del procedimento
I. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
II. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
III. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.