Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 165
Costituzione dell'attore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale (1) della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (2) presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
II. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale» con le seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al primo comma, dopo le parole «o indicare l'indirizzo» le seguenti: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale».