Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti


Art. 163-bis

Termini per comparire
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

II. [...] (1)

III. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno novanta giorni liberi (2) prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono rispetto all'udienza (3) così fissata.

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(1) L'art. 3, comma 12, lett. b), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha abrogato il precedente secondo comma, il quale recitava: «Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(2) L’art. 3, comma 2, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo periodo del terzo comma le parole «almeno cinque giorni liberi» con le seguenti: «almeno novanta giorni liberi».
(3) L’art. 3, comma 2, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito all'ultimo periodo del terzo comma le parole «decorrono dall'udienza» con le seguenti: «decorrono rispetto all'udienza».


GIURISPRUDENZA


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