Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO III
Della nullità degli atti

Art. 161

Nullità della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

II. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.



GIURISPRUDENZA


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