Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO III
Della nullità degli atti

Art. 158
Nullità derivante dalla costituzione del giudice

I. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.