Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE II
Delle udienze

Art. 130
Redazione del processo verbale

I. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

II. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.