Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE II
Delle udienze
Art. 127-ter
Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. (1)
II. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. (2) Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
III. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
IV. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
V. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. (3)
(1) L’art. 3, comma 1, lettera i), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al primo comma, in fine, il seguente periodo: «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»;
(2) L’art. 3, comma 1, lettera i), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.»;
(3) L’art. 3, comma 1, lettera i), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al quinto comma, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.».