Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 112
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.