Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Art. 112
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.