Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Art. 107
Intervento per ordine del giudice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.