Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE I
Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 1
Giurisdizione dei giudici ordinari

I. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.