Codice della Negoziazione Assistita


D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita
(2)


Art. 2-ter

Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (3)
TESTO A FRONTE

1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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(1) L’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso alla rubrica del Capo II le parole «uno o più».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo il Capo II la seguente Sezione: «Sezione I - Della procedura di negoziazione assistita».
(3) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.