Codice della Negoziazione Assistita


D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
(2)


Art. 11-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato (3)
TESTO A FRONTE

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

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(1) L’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso alla rubrica del Capo II le parole «uno o più».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo l'articolo 11 la seguente Sezione: «Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita».
(3) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.